GRUPPO TIM

Strumenti di governance

Fact sheet

193 

progetti finanziati dal 2009 al 2022

41,2 

milioni di euro impegnati dal 2009 al 2022

36,3 

milioni di euro erogati dal 2009 al 2022

Statuto

Lo Statuto di Fondazione TIM disciplina le finalità senza scopo di lucro e gli ambiti di intervento della Fondazione, la programmazione delle attività, la trasparenza, l’utilizzo del patrimonio e la composizione degli organi. Fondazione TIM ha naturalmente adottato il Codice Etico e la Policy Anticorruzione del Gruppo TIM.

Art. 1 Costituzione e denominazione

Per iniziativa di Telecom Italia S.p.A. (il “Fondatore”) è costituita la “Fondazione TIM” (la “Fondazione”), fondazione senza scopo di lucro.

Art. 2 Sede e durata

La Fondazione ha sede in Roma, Corso d’Italia 41.
La Fondazione, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, può istituire e chiudere uffici, sedi di rappresentanza e altre strutture organizzative in Italia e all'estero, al fine di garantire il conseguimento delle sue finalità.
La durata della Fondazione è fissata al 31 dicembre 2100.

Art. 3 Scopi

La Fondazione persegue la diffusione della cultura dell'innovazione, allo scopo di favorire la solidarietà e lo sviluppo civile, culturale ed economico.
La Fondazione TIM agisce attraverso erogazioni i cui criteri e modalità sono stabiliti dal Regolamento delle Attività approvato dal Consiglio di Amministrazione.
La Fondazione, che opera senza discriminazioni di nazionalità, di carattere razziale, di professione religiosa, di genere, persegue la promozione e la realizzazione di iniziative e progetti, nei seguenti settori:

L’inclusione sociale;
L’istruzione e la ricerca scientifica;
L’arte e la cultura.

Art. 4 Attività strumentali, accessorie e connesse

La Fondazione può operare, in Italia e all’estero, nei modi e con gli strumenti che saranno, di volta in volta, ritenuti idonei per il conseguimento degli scopi statutari.
In particolare, per il perseguimento del proprio scopo, essa può:


a) richiedere ed utilizzare contributi, finanziamenti o altre erogazioni di ogni tipo e natura, sia privati che pubblici;
b) stipulare contratti, convenzioni, accordi o intese con soggetti pubblici e privati;
c) promuovere bandi e partecipare a bandi promossi da altri enti pubblici e privati;
d) collaborare con scuole, fondazioni, enti pubblici e privati interessati al perseguimento di iniziative coerenti con gli scopi statutari;
e) acquisire partecipazioni in società ed altri organismi italiani od esteri, nonché collaborare con e partecipare ad associazioni, enti od istituzioni, pubblici e privati, la cui attività sia rivolta, direttamente od indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi, anche concorrendo alla loro costituzione;
f) amministrare e gestire beni mobili ed immobili di cui abbia la proprietà, il possesso, o la disponibilità in genere;
g) organizzare eventi;
h) istituire premi e borse di studio;
i) svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali della Fondazione, fermo restando il divieto di compiere attività commerciali.


Le modalità e i criteri di perseguimento degli scopi statutari sono oggetto di determinazione da parte del Consiglio di Amministrazione.

Art. 5 Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione è costituito:

• dal fondo di dotazione costituito dalle somme inizialmente versate dal Fondatore, risultanti dall’atto costitutivo;
• dai contributi e da ogni liberalità o elargizione fatta da enti e/o privati con espressa destinazione ad incremento del patrimonio della Fondazione;
• dai contributi dell’Unione Europea con espressa destinazione al patrimonio;
• dai beni, nonché da ogni altra entità suscettibile di valutazione economica, che pervengano alla Fondazione, a qualsiasi titolo, con destinazione al patrimonio;
• dagli avanzi di gestione che, su delibera del Consiglio di Amministrazione, siano portati a patrimonio.

Art. 6 Fondo di gestione

Per l’adempimento dei suoi compiti e per il raggiungimento dei suoi fini istituzionali, la Fondazione dispone di un fondo di gestione costituito da:

• le rendite e in generale i redditi del patrimonio di cui al precedente art.5;
• le donazioni, i lasciti testamentari, i contributi e ogni altra liberalità fatta da enti e/o privati, che non siano espressamente destinati al patrimonio della Fondazione;
• i contributi del Fondatore;
• i ricavi legati alle attività istituzionali e accessorie della Fondazione e da ogni altra somma di denaro che pervenga alla Fondazione e che non sia espressamente destinata ad incremento del patrimonio.

Art. 7 Organi della Fondazione

Gli organi della Fondazione sono:


• il Consiglio di Amministrazione;
• il Presidente e il Vice Presidente;
• il Collegio dei Revisori dei Conti;
• il Direttore Generale.


Alle cariche degli organi della Fondazione spetta il rimborso delle spese sostenute e documentate.
Alle cariche degli organi della Fondazione può essere eventualmente attribuito un emolumento da stabilirsi all’atto della nomina.

Art. 8 Il Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un minimo di sette ad un massimo di quindici membri nominati dal Fondatore per un periodo di tre esercizi, rinnovabile una volta, con scadenza al termine della riunione di approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio di carica. Il rinnovo del Consiglio di Amministrazione avviene entro i trenta giorni successivi mediante nomina da parte del Fondatore.

Il Fondatore provvede a sostituire, entro trenta giorni dalla notizia della cessazione, il Consigliere che sia venuto meno per dimissioni o permanente impedimento, in modo che venga assicurata la funzionalità e la continuità del Consiglio medesimo; il Consigliere così nominato rimane in carica sino alla scadenza del Consiglio di Amministrazione. In caso di previste assenze prolungate di un Consigliere il Presidente valuta se considerare quel Consigliere sospeso per tutto il tempo necessario e non chiedere al Fondatore la sua sostituzione nel Consiglio. In caso di assenza o impedimento del Presidente e del Vice Presidente, la convocazione ed il coordinamento dei lavori possono essere curati dal Consigliere anagraficamente più anziano.

Le convocazioni sono effettuate a mezzo posta elettronica, con almeno tre giorni di preavviso, indicando la data, l'ora ed il luogo della seduta, le coordinate per il collegamento on line (che potrà avvenire in video e audio o solo in audio) e gli argomenti all'ordine del giorno. In caso di particolare urgenza, il preavviso può essere ridotto a un giorno.

Il Consiglio si riunisce presso la sede della Fondazione o anche altrove in Italia.

Il Consiglio si riunisce in seduta ordinaria almeno due volte l’anno, per l’approvazione del bilancio d’esercizio e del bilancio di previsione e ogniqualvolta il Presidente lo consideri necessario su richiesta della maggioranza dei consiglieri.

Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei membri in carica.

La partecipazione alle riunioni può avvenire mediante audio o videoconferenza o altri mezzi di telecomunicazione che consentano la partecipazione al dibattito e la parità informativa di tutti gli intervenuti.

Le deliberazioni devono essere prese a maggioranza dei presenti tranne che si tratti di deliberazioni per le quali il presente Statuto preveda maggioranze diverse. Le deliberazioni del Consiglio d’Amministrazione possono essere prese, con l’assenso della maggioranza, anche attraverso uno scambio di e-mail tra tutti i componenti.

Le deliberazioni del Consiglio in merito all’esito dei bandi possono essere prese con il supporto del giudizio tecnico fornito da esperti, il cui operato è definito nel Regolamento delle Attività della Fondazione.

Art. 9 Poteri del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri necessari per l’amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione.
Fermi restando i compiti previsti in altri articoli del presente Statuto il Consiglio:


• pianifica le attività della Fondazione e ne approva le linee strategiche;
• approva i progetti sottoposti al suo esame dal Presidente, deliberando altresì l’erogazione dei fondi;
• valuta con cadenza annuale i risultati dell’attività svolta, approva il bilancio consuntivo e il bilancio di previsione;
• approva il bilancio consuntivo e il bilancio di previsione;
• delibera l’adozione di eventuali regolamenti e procedure;
• nomina il Presidente e il Vice Presidente;
• provvede a formalizzare la nomina, effettuata dal Fondatore, dei componenti del Collegio dei Revisori dei Conti e del suo Presidente;
• nomina il Direttore Generale, anche al di fuori dei suoi componenti;
• approva le modifiche dello Statuto della Fondazione con deliberazione da assumere con il voto favorevole di almeno due terzi dei componenti in carica;
• approva la trasformazione della Fondazione con deliberazione da assumere con il voto favorevole di almeno due terzi dei componenti;
• delibera l’accettazione delle donazioni e dei lasciti testamentari, nonché degli acquisti ad altro titolo di beni e di ogni altra entità suscettibile di valutazione economica.

Art. 10 Il Presidente e il Vice Presidente della Fondazione

Il Presidente:

a) ha il compito di rappresentare la Fondazione nelle manifestazioni e iniziative ufficiali, nonché di intrattenere rapporti con Autorità, istituzioni e organismi nazionali e internazionali al fine di promuovere la conoscenza e lo sviluppo delle attività statutarie;
b) convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione e ne redige l’ordine del giorno;
c) ha la rappresentanza legale e processuale della Fondazione, con facoltà di nominare procuratori per singoli atti o categorie di atti;
d) esegue, autonomamente o coadiuvato dal Vice Presidente o dal Direttore Generale, le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.
 

In caso di assenza o di impedimento del Presidente lo sostituisce, esercitandone le funzioni, il Vice Presidente, oppure, in assenza del Vice Presidente, il consigliere più anziano per età.

Le funzioni di rappresentanza legale e processuale della Fondazione, nonché di esecuzione delle deliberazioni consiliari, come sopra descritte alle lettere c) e d), possono essere riservate al Vice Presidente con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, assunta con il voto favorevole di almeno due terzi dei suoi componenti in carica.
In tal caso, il Presidente svolge esclusivamente le funzioni sopra descritte alle lettere a) e b).

Gli impegni di spesa e le obbligazioni, direttamente contratti dal Presidente o, se del caso, dal Vice Presidente ovvero dal Direttore Generale, che eccedano i limiti stanziati dal bilancio di previsione, debbono essere ratificati dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 11 Il Direttore Generale

Il Direttore Generale è nominato dal Consiglio di Amministrazione, con deliberazione assunta dalla maggioranza dei membri in carica, anche al di fuori dei suoi componenti. Il Direttore Generale:

a. partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori;
b. coordina l’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e cura l’organizzazione dei processi di lavoro della Fondazione;
c. cura i rapporti con le istituzioni e con i beneficiari delle erogazioni;
d. fornisce gli elementi per la valutazione dei risultati dell’attività della Fondazione assicurando rendicontazioni sulla gestione patrimoniale, sulle erogazioni effettuate, sugli impegni di spesa e sulle obbligazioni assunte dalla Fondazione;
e. esercita gli ulteriori poteri a lui delegati dal Consiglio di Amministrazione al momento della nomina.

Art. 12 Il Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri iscritti nel Registro dei Revisori Legali ed è nominato su designazione del Fondatore, che provvede altresì a designare il Presidente.

I membri del Collegio dei Revisori restano in carica per tre esercizi e sono rieleggibili una volta. Il Collegio scade al termine della riunione del Consiglio di Amministrazione di approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio di carica. Il rinnovo dell’organo avviene entro i trenta giorni successivi mediante nomina da parte del Fondatore.

Il membro del Collegio dei Revisori che sia venuto meno per dimissioni, permanente impedimento o altra motivazione, viene sostituito dal Fondatore entro trenta giorni dalla notizia della cessazione e rimane in carica fino alla scadenza del Collegio medesimo.

Il Collegio dei Revisori provvede al riscontro della gestione finanziaria, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, effettua le verifiche di cassa e redige apposite relazioni sui bilanci preventivi e consuntivi.

La relazione sul bilancio di previsione è redatta entro trenta giorni dall’approvazione del documento da parte del Consiglio di Amministrazione.

I Revisori possono assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Le deliberazioni del Collegio dei Revisori sono prese con il voto favorevole di almeno due componenti.

Art. 13 Controllo dell’autorità governativa

La Fondazione è soggetta al controllo dell’autorità governativa ai sensi e per gli effetti dell’art. 25 del Codice Civile.

Art. 14 Verbali

I verbali delle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori dei Conti, a cura del Presidente dell’organo e del segretario nominato dal Consiglio di Amministrazione anche al di fuori dai propri membri, devono essere trascritti in ordine cronologico su appositi registri, tenuti a cura del segretario medesimo.

Art. 15 Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Entro il 30 novembre, il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio di previsione per l’esercizio successivo.

Entro il 30 aprile, o entro il 30 giugno qualora particolari esigenze - adeguatamente motivate - lo richiedano, il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio consuntivo dell’esercizio precedente.

Gli eventuali avanzi delle gestioni annuali dovranno essere impiegati per il ripiano di eventuali perdite di gestione precedenti ovvero per il potenziamento delle attività della Fondazione.

È vietata la distribuzione di avanzi di gestione, nonché di fondi e riserve durante la vita della Fondazione, ad eccezione di quanto imposto da norme di legge vigenti.

Art. 16 Scioglimento

È prevista l’estinzione della Fondazione nell’ipotesi che il perseguimento dello scopo della Fondazione divenisse impossibile o di scarsa utilità, o se il patrimonio divenisse insufficiente, ed in genere quando dovessero ricorrere le cause di estinzione o scioglimento previste dagli articoli 27 e 28 del Codice Civile.

Il Consiglio di Amministrazione, nel caso, ne effettuerà la constatazione con deliberazione validamente assunta con il voto favorevole dei due terzi dei componenti in carica.

In ogni caso di estinzione della Fondazione, tutti i beni residui dopo l’esaurimento delle operazioni di liquidazione saranno devoluti ai soggetti, pubblici o privati, italiani o stranieri, che perseguano i medesimi fini della Fondazione.

Nel caso si addivenisse per qualunque motivo alla liquidazione della Fondazione, il Consiglio di Amministrazione nominerà un liquidatore che potrà essere scelto anche fra i membri del Consiglio di Amministrazione uscente.

Art. 17 Clausole di rinvio

Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto valgono le vigenti disposizioni di legge.